1 Die Kantone melden dem BAV:
2 Widerhandlungen, die lediglich eine Ordnungsbusse zur Folge haben, sind nicht zu melden.
3 Das ASTRA regelt im Einvernehmen mit dem BAV die Form der Meldungen und das Meldeverfahren bei Verstössen gegen die Bestimmungen über die Personenbeförderung und die Zulassung als Strassentransportunternehmung.
1 I Cantoni notificano all’UFT:
2 Non devono essere notificate le infrazioni che comportano unicamente una multa disciplinare.
3 D’intesa con l’UFT, l’USTRA disciplina la forma delle notifiche e la relativa procedura in caso di infrazioni alle disposizioni sul trasporto di persone e l’ammissione come impresa di trasporto stradale.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.