1 Das BAKOM kontrolliert, ob die auf dem Markt bereitgestellten, in Betrieb genommenen, erstellten oder benutzten Betriebsmittel dieser Verordnung entsprechen.
2 Es führt zu diesem Zweck Stichproben durch. Es führt auch eine Kontrolle durch, wenn es Grund zur Annahme hat, dass ein Betriebsmittel nicht dieser Verordnung entspricht.
3 Um die Erfüllung dieser Verordnung zu kontrollieren, hat das BAKOM kostenlosen Zugang zu den Orten, an denen sich die Betriebsmittel befinden. Es kann die unentgeltliche Übergabe von Geräten verlangen.
4 Es kann vom
5 Stösst das
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1 L’UFCOM controlla che le apparecchiature messe a disposizione sul mercato, messe in servizio, installate o utilizzate siano conformi alla presente ordinanza.
2 A tal fine l’UFCOM effettua prove per campionatura. Procede anche a controlli se ha motivo di supporre che un’apparecchiatura non adempia le prescrizioni della presente ordinanza.
3 Può accedere gratuitamente ai locali in cui si trovano le apparecchiature allo scopo di verificare l’adempimento delle prescrizioni della presente ordinanza. Può esigere la consegna di apparecchi a titolo gratuito.
4 L’UFCOM può esigere che Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)24 gli fornisca, per un periodo determinato, informazioni sull’importazione di apparecchi.
5 Se, nel quadro delle sue attività ordinarie, l’UDSC scopre apparecchi dei quali, in base a una lista di controllo allestita dall’UFCOM, sospetta che non adempiono le prescrizioni della presente ordinanza, ne preleva un campione e lo trasmette all’UFCOM senza indugio.
24 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.