Diese Verordnung regelt die Aufgaben und Befugnisse der Betriebswachen von Kernanlagen (Betriebswachen), deren Ausrüstung und Bewaffnung, die Organisation der Betriebswachen und Fremdwachen und die Anforderungen an die Qualifikation und Eignung der Angehörigen der Betriebswachen.
La presente ordinanza disciplina i compiti e le competenze dei corpi di guardia degli impianti nucleari (corpi di guardia), il loro equipaggiamento e armamento, la loro organizzazione, come pure quella del personale di guardia esterno, nonché i requisiti delle guardie dal profilo delle qualifiche e dell’idoneità.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.