Für die Meldepflichten bei der Stilllegung gelten Artikel 38 und 39 sinngemäss.
Per gli obblighi di notifica in caso di disattivazione si applicano per analogia gli articoli 38 e 39.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.