Die Netzbetreiber müssen der Vollzugsstelle vierteljährlich die Menge Elektrizität nach Artikel 19 Absatz 1 EnG melden, die eine Produzentin oder ein Produzent in einer Anlage produziert, die:
I gestori di rete devono notificare ogni trimestre all’organo d’esecuzione la quantità di elettricità secondo l’articolo 19 capoverso 1 LEne che un produttore produce in un impianto che non dispone:
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.