1 Der Bund kann Kantone, Gemeinden und private Organisationen namentlich unterstützen bei:
2 Unterstützt werden diese Tätigkeiten nur, wenn sie der Energiepolitik von Bund und Kantonen entsprechen.
1 La Confederazione può sostenere Cantoni, Comuni e organizzazioni private segnatamente per quanto riguarda:
2 Per poter essere sostenute, queste attività devono essere conformi alla politica energetica della Confederazione e dei Cantoni.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.