1 Die für die Untersuchungen und das Monitoring nach Artikel 55 sowie für statistische Auswertungen benötigten Informationen und Personendaten sind dem BFE auf Anfrage hin zu liefern durch:
2 Der Bundesrat legt die notwendigen Informationen und Daten fest.
1 Le informazioni e i dati personali necessari per la verifica e il monitoraggio di cui all’articolo 55 nonché per valutazioni statistiche sono forniti all’UFE, su richiesta, da:
2 Il Consiglio federale stabilisce le informazioni e i dati necessari.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.