1 Der Bundesrat kann internationale Vereinbarungen abschliessen, die in den Anwendungsbereich dieses Gesetzes fallen und nicht dem Referendum unterliegen.
2 Er setzt sich dafür ein, dass Systeme von Drittstaaten den Binnenenergiemarkt nicht verzerren und den Betrieb einheimischer Produktionsanlagen nicht gefährden.
1 Il Consiglio federale può concludere convenzioni internazionali che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge e non sottostanno a referendum.
2 Si adopera affinché i sistemi applicati da Stati terzi non distorcano la concorrenza sul mercato interno dell’energia e non pregiudichino l’esercizio degli impianti di produzione svizzeri.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.