Dem Inhaber einer Wasserkraftanlage (Wasserkraftwerk im Sinne der Gewässerschutzgesetzgebung) sind die vollständigen Kosten für die Massnahmen nach Artikel 83a des Gewässerschutzgesetzes vom 24. Januar 199136 oder nach Artikel 10 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 199137 über die Fischerei zu erstatten.
Al proprietario di un impianto idroelettrico (centrale idroelettrica secondo la legislazione sulla protezione delle acque) sono rimborsati i costi globali delle misure di cui all’articolo 83a della legge federale del 24 gennaio 199136 sulla protezione delle acque o all’articolo 10 della legge federale del 21 giugno 199137 sulla pesca.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.