1 Berechtigte, die mit der Grundversorgung nach Artikel 6 StromVG33 betraut sind, müssen für die Bestimmung der zur Marktprämie berechtigenden Menge Elektrizität rechnerisch diejenige Menge abziehen, die sie in der Grundversorgung maximal verkaufen könnten.
2 Die abzuziehende Menge reduziert sich im Umfang anderer Elektrizität aus erneuerbaren Energien in der Grundversorgung.
3 Die Berechtigten dürfen die Gestehungskosten der abgezogenen Menge bei ihren Verkäufen in der Grundversorgung in die dortigen Tarife einrechnen. Das darf auch tun, wer infolge des Abzugs keine Marktprämie erhält.
4 Der Bundesrat kann Vorgaben für die Grundversorgungstarife machen.
1 Gli aventi diritto incaricati di garantire il servizio universale conformemente all’articolo 6 LAEl33 devono, per determinare la quantità di elettricità che dà diritto al premio di mercato, dedurre mediante simulazione aritmetica la quantità massima di elettricità che essi potrebbero vendere a titolo del servizio universale.
2 La quantità da dedurre si riduce del volume di elettricità del servizio universale proveniente da energie rinnovabili.
3 Gli aventi diritto possono tener conto dei costi di produzione della quantità dedotta nelle tariffe applicate alle loro vendite nell’ambito del servizio universale. Può procedere in tal modo anche chi non riceve il premio di mercato a causa della deduzione.
4 Il Consiglio federale può stabilire condizioni per le tariffe del servizio universale.
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