Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 73 Energie
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 73 Energia

730.0 Energiegesetz vom 30. September 2016 (EnG)

730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne)

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Art. 21 Direktvermarktung

1 Die Betreiber verkaufen ihre Elektrizität selber am Markt.

2 Für einzelne Anlagetypen, insbesondere für kleine Anlagen, kann der Bundesrat vorsehen, dass deren Betreiber die Elektrizität nicht direkt vermarkten müssen, sondern sie zum Referenz-Marktpreis (Art. 23) einspeisen können, sofern der Aufwand der Betreiber für die Direktvermarktung unverhältnismässig gross wäre. Der Bundesrat kann dieses Recht befristen.

3 Die Einspeisevergütung setzt sich bei der Direktvermarktung für den einzelnen Betreiber aus dem von ihm am Markt erzielten Erlös und der Einspeiseprämie für die eingespeiste Elektrizität zusammen. In den Fällen nach Absatz 2 setzt sie sich aus dem Referenz-Marktpreis und der Einspeiseprämie zusammen.

4 Die Einspeiseprämie ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Vergütungssatz und dem Referenz-Marktpreis.

5 Übersteigt der Referenz-Marktpreis den Vergütungssatz, so steht der übersteigende Teil dem Netzzuschlagsfonds (Art. 37) zu.

Art. 21 Commercializzazione diretta

1 I gestori vendono essi stessi la loro elettricità sul mercato.

2 Per singoli tipi di impianti, in particolare per quelli di piccole dimensioni, il Consiglio federale può prevedere che i gestori non debbano commercializzare direttamente l’elettricità ma che possano immetterla nella rete al prezzo di mercato di riferimento (art. 23) se la commercializzazione diretta causerebbe loro un onere sproporzionato. Il Consiglio federale può limitare tale diritto nel tempo.

3 In caso di commercializzazione diretta, la rimunerazione per l’immissione di elettricità destinata al singolo gestore si compone del ricavo da esso conseguito sul mercato e del premio per l’immissione di elettricità. Nei casi di cui al capoverso 2 si compone del prezzo di mercato di riferimento e del premio per l’immissione di elettricità.

4 Il premio per l’immissione di elettricità risulta dalla differenza tra il tasso di rimunerazione e il prezzo di mercato di riferimento.

5 Se il prezzo di mercato di riferimento è superiore al tasso di rimunerazione, la parte eccedente è assegnata al Fondo per il supplemento rete (art. 37).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.