1 Die Nutzung erneuerbarer Energien und ihr Ausbau sind von nationalem Interesse.
2 Einzelne Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien, namentlich auch Speicherkraftwerke, sowie Pumpspeicherkraftwerke sind ab einer bestimmten Grösse und Bedeutung von einem nationalen Interesse, das insbesondere demjenigen nach Artikel 6 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 1. Juli 19664 über den Natur- und Heimatschutz (NHG) entspricht. In Biotopen von nationaler Bedeutung nach Artikel 18a NHG und in Wasser- und Zugvogelreservaten nach Artikel 11 des Jagdgesetzes vom 20. Juni 19865 sind neue Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien ausgeschlossen.
3 Hat eine Behörde über die Bewilligung des Baus, der Erweiterung oder Erneuerung oder über die Konzessionierung einer Anlage oder eines Pumpspeicherkraftwerks nach Absatz 2 zu entscheiden, so ist das nationale Interesse an der Realisierung dieser Vorhaben bei der Interessenabwägung als gleichrangig zu betrachten mit anderen nationalen Interessen. Betrifft das Vorhaben ein Objekt, das in einem Inventar nach Artikel 5 NHG aufgeführt ist, so darf ein Abweichen von der ungeschmälerten Erhaltung in Erwägung gezogen werden.
4 Der Bundesrat legt für die Wasser- und für die Windkraftanlagen die erforderliche Grösse und Bedeutung fest. Er tut dies sowohl für neue Anlagen als auch für Erweiterungen und Erneuerungen bestehender Anlagen. Er kann nötigenfalls auch für die anderen Technologien und für Pumpspeicherkraftwerke die erforderliche Grösse und Bedeutung festlegen.
5 Er berücksichtigt bei der Festlegung nach Absatz 4 Kriterien wie Leistung oder Produktion sowie die Fähigkeit, zeitlich flexibel und marktorientiert zu produzieren.
1 L’impiego di energie rinnovabili e l’incremento della loro produzione costituiscono un interesse nazionale.
2 Gli impianti per l’impiego di energie rinnovabili, segnatamente le centrali ad accumulazione, nonché le centrali di pompaggio, costituiscono, a partire da una grandezza e un’importanza determinate, un interesse nazionale che corrisponde in particolare a quello di cui all’articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 1° luglio 19664 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN). Nei biotopi d’importanza nazionale di cui all’articolo 18a LPN e nelle riserve per uccelli acquatici e di passo di cui all’articolo 11 della legge del 20 giugno 19865 sulla caccia non sono ammessi nuovi impianti per l’impiego di energie rinnovabili.
3 Quando un’autorità decide sull’autorizzazione di un progetto di costruzione, ampliamento o rinnovamento di impianti o centrali di pompaggio di cui al capoverso 2 oppure sul rilascio di concessioni per tali impianti o centrali, nella ponderazione degli interessi l’interesse nazionale alla realizzazione di detti progetti è considerato equivalente ad altri interessi nazionali. Nel caso di un oggetto iscritto in un inventario di cui all’articolo 5 LPN si può prendere in considerazione una deroga al principio secondo il quale un oggetto dev’essere conservato intatto.
4 Il Consiglio federale stabilisce la grandezza e l’importanza richieste per gli impianti idroelettrici e gli impianti eolici. Le stabilisce sia per i nuovi impianti sia per gli ampliamenti e i rinnovamenti di impianti esistenti. Se necessario può definire la grandezza e l’importanza richieste anche per le altre tecnologie e per le centrali di pompaggio.
5 Il Consiglio federale stabilisce la grandezza e l’importanza richieste di cui al capoverso 4 tenendo conto di criteri quali la potenza o la produzione nonché la capacità di produrre secondo un orario flessibile e in funzione del mercato.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.