1 Die Höhe der Ausgleichsbeiträge beträgt 50 Prozent der ermittelten Einbusse.6
2 und 3 …7
6 Fassung gemäss Ziff. I 10 der V vom 7. Nov. 2007 über die Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5823).
7 Aufgehoben durch Ziff. I 10 der V vom 7. Nov. 2007 über die Neugestaltung des Finanzausgleichs und die Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5823).
1 L’ammontare delle indennità di compensazione è pari al 50 per cento delle perdite calcolate.6
2 e 3 ...7
4 Le indennità per il paesaggio meritevole di protezione conformemente alla LPN8 sono considerate in modo adeguato.
5 Se più comunità subiscono perdite, le indennità di compensazione sono calcolate secondo la loro aliquota rispetto al canone annuo.9
6 Nuovo testo giusta il n. I 10 dell’O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
7 Abrogati dal n. I 10 dell’O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 2000 (RU 2000 1753).
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