Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 71 Enteignung
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 71 Espropriazione

711.3 Verordnung vom 19. August 2020 über die Gebühren im Enteignungsverfahren

711.3 Ordinanza del 19 agosto 2020 sulle tasse relative alla procedura di espropriazione

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Art. 4 Übergangsbestimmungen

1 In Verfahren, die bei Inkrafttreten dieser Verordnung hängig sind und in den ersten sechs Monaten nach Inkrafttreten dieser Verordnung erstinstanzlich entschieden werden, gilt für die Erhebung der Gebühren das bisherige Recht.

2 In Verfahren, die bei Inkrafttreten dieser Verordnung hängig sind und nicht in den ersten sechs Monaten nach Inkrafttreten dieser Verordnung erstinstanzlich entschieden werden, werden für den Aufwand, der bis zum 31. Dezember 2020 angefallen ist, Gebühren nach bisherigem Recht erhoben.

3 Für Verfahren, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung erstinstanzlich entschieden worden sind, bei Inkrafttreten dieser Verordnung aber noch nicht rechtskräftig abgeschlossen sind, gilt das bisherige Recht.

Art. 4 Disposizioni transitorie

1 Alla riscossione delle tasse nell’ambito di procedure ancora pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza e che sono oggetto di una decisione di prima istanza nei primi sei mesi dall’entrata in vigore della presente ordinanza si applica il diritto previgente.

2 Alla riscossione delle tasse relative agli oneri sostenuti fino al 31 dicembre 2020 nell’ambito di procedure ancora pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza e che non sono oggetto di una decisione di prima istanza nei primi sei mesi dall’entrata in vigore della presente ordinanza si applica il diritto previgente.

3 Alle procedure che sono state oggetto di una decisione di prima istanza prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, ma che non sono ancora concluse con decisione passata in giudicato, si applica il diritto previgente.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.