1 Diese Verordnung regelt die Gebühren für die Verfügungen und Dienstleistungen der eidgenössischen Schätzungskommissionen und der Grundbuch- und Verteilungsämter in den Enteignungsverfahren.
2 Soweit diese Verordnung keine besondere Regelung enthält, gelten die Bestimmungen der Allgemeinen Gebührenverordnung vom 8. September 20042.
1 La presente ordinanza disciplina le tasse riscosse per le decisioni e le prestazioni delle commissioni federali di stima, degli uffici del registro fondiario e degli uffici di ripartizione nell’ambito delle procedure di espropriazione.
2 Per quanto la presente ordinanza non preveda una regolamentazione specifica, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.