(Art. 23 Abs. 3 und 42a AlkG)
1 Der Gross- und der Kleinhandel mit gebrannten Wassern unterstehen der Aufsicht des
2 Zu diesem Zweck haben die Gross- und die Kleinhändler und -händlerinnen von gebrannten Wassern dem
(art. 23 cpv. 3 e 42a LAlc)
1 Il commercio all’ingrosso e al minuto di bevande distillate sottostà alla vigilanza dell’UDSC nella misura in cui ciò sia necessario per garantire e sorvegliare la riscossione del dazio doganale e dell’imposta nonché per applicare le altre disposizioni della LAlc e della presente ordinanza.
2 A tale scopo i commercianti all’ingrosso e al minuto di bevande distillate forniscono all’UDSC tutte le informazioni e tutti i documenti commerciali richiesti. L’UDSC è autorizzato a eseguire mediante i propri agenti in ogni momento e senza preavviso controlli dei magazzini e degli altri locali commerciali dei commercianti all’ingrosso e al minuto.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.