(Art. 31 Abs. 2 AlkG)
Der Denaturierprozess ist zu dokumentieren. Es sind folgende Angaben zu machen:
(art. 31 cpv. 2 LAlc)
Il processo di denaturazione deve essere documentato. Sono richieste le seguenti indicazioni:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.