Der Bundesrat legt die Übergangsbestimmungen betreffend die Meldepflichten fest.
Il Consiglio federale stabilisce le disposizioni transitorie concernenti gli obblighi di notifica.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.