Der länderbezogene Bericht ist in einer Amtssprache des Bundes oder in Englisch zu erstellen.
La rendicontazione Paese per Paese deve essere redatta in una delle lingue ufficiali della Confederazione o in inglese.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.