Als Ort der Geschäftsleitung nach Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b AIAG gilt der Ort der tatsächlichen Verwaltung in der Schweiz.
È considerata sede della direzione secondo l’articolo 5 capoverso 2 lettera b LSAI il luogo in cui è ubicata l’amministrazione effettiva in Svizzera.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.