1 Als nicht meldende Finanzinstitute nach Artikel 3 Absatz 7 AIAG gelten die folgenden Organismen für gemeinsame Anlagen, sofern sämtliche Beteiligungen von oder über natürliche Personen oder Rechtsträger, die keine meldepflichtigen Personen sind, gehalten werden und die Voraussetzungen nach Artikel 3 Absatz 8 AIAG erfüllt sind:
2 Diese Organismen gelten jedoch als meldende Finanzinstitute, sofern Beteiligungen von oder über passive Non Financial Entities (NFEs) nach dem gemeinsamen Meldestandard (GMS) gehalten werden, deren beherrschende Personen meldepflichtig sind.
1 Sono considerati istituti finanziari non tenuti alla comunicazione secondo l’articolo 3 capoverso 7 LSAI i seguenti veicoli di investimento collettivo purché tutte le partecipazioni siano detenute da o per il tramite di persone fisiche o enti che non sono persone oggetto di comunicazione e siano soddisfatte le condizioni secondo l’articolo 3 capoverso 8 LSAI:
2 Tali veicoli sono tuttavia considerati istituti finanziari tenuti alla comunicazione qualora le partecipazioni siano detenute da o per il tramite di entità non finanziarie passive secondo lo standard comune di comunicazione (SCC) il cui controllo è esercitato da persone oggetto di comunicazione.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.