Die Steuer wird durch den Kanton bezogen, in dem die Veranlagung vorgenommen worden ist.
L’imposta è riscossa nel Cantone in cui è stata operata la tassazione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.