1 Steuerforderungen verjähren fünf Jahre nachdem die Veranlagung rechtskräftig geworden ist.
2 Stillstand und Unterbrechung der Verjährung richten sich nach Artikel 120 Absätze 2 und 3.
3 Die Verjährung tritt in jedem Fall zehn Jahre nach Ablauf des Jahres ein, in dem die Steuern rechtskräftig festgesetzt worden sind.
1 I crediti fiscali si prescrivono in cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione.
2 La sospensione e l’interruzione della prescrizione sono disciplinate negli articoli 120 capoversi 2 e 3.
3 Il diritto di riscossione si prescrive, in ogni caso, in dieci anni dalla fine dell’anno in cui la tassazione è cresciuta in giudicato.
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