1 Die zugelassenen Lagerinhaber müssen Heizöl extraleicht vor Entstehung der Steuerforderung nach Artikel 90 färben und kennzeichnen.
2 Die Importeure müssen Heizöl extraleicht, das bei der Einfuhr nicht gefärbt und gekennzeichnet ist, vor Entstehung der Steuerforderung nach Artikel 90 färben und kennzeichnen.
1 Prima che sorga il credito fiscale, i depositari autorizzati colorano e marcano l’olio da riscaldamento extra leggero conformemente alle disposizioni dell’articolo 90.
2 Prima che sorga il credito fiscale, gli importatori colorano e marcano, secondo le disposizioni dell’articolo 90, l’olio da riscaldamento extra leggero importato, sempre che ciò non sia avvenuto prima dell’importazione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.