Treibstoffanteile nach Artikel 20a Absatz 2 MinöStG müssen nicht separat angemeldet werden, wenn sie bei der Manipulation nicht vermeidbar sind und 0,5 Volumenprozente des Gemischs nicht übersteigen.
61 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 4. Mai 2016, in Kraft seit 1. Aug. 2016 (AS 2016 2667).
Le quote di carburanti di cui all’articolo 20a capoverso 2 LIOm non devono essere dichiarate separatamente se all’atto della manipolazione sono inevitabili e la loro percentuale non supera lo 0,5 per cento vol. della miscela.
60 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2667).
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