(Art. 26e TStG)
1 Das Verfahren muss spätestens nach zehn Tagen abgeschlossen sein.
2 Die Oberzolldirektion kann in besonderen Fällen abweichende Fristen festlegen.
(art. 26e LImT)
1 La procedura deve essere conclusa al più tardi dopo dieci giorni.
2 In casi eccezionali, la Direzione generale delle dogane può fissare altri termini.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.