641.201 Mehrwertsteuerverordnung vom 27. November 2009 (MWSTV)
641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA)
Art. 130
Die Auskunftspflicht von Drittpersonen nach Artikel 73 Absatz 2 Buchstabe c MWSTG gilt nicht für Unterlagen, die:
- a.
- der auskunftspflichtigen Person zur Erbringung ihrer Leistung anvertraut worden sind;
- b.
- die auskunftspflichtige Person zur Erbringung ihrer Leistung selbst erstellt hat.
Art. 130
L’obbligo di terzi di fornire informazioni secondo l’articolo 73 capoverso 2 lettera c LIVA non sussiste per i documenti che:
- a.
- sono stati affidati al terzo tenuto a fornire informazioni affinché possa eseguire la sua prestazione;
- b.
- sono stati allestiti dal terzo tenuto a fornire informazioni al fine di eseguire la sua prestazione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.