1 Verliert der Halter eines nach Artikel 22 oder 23 abgabenfrei zugelassenen Motorfahrzeugs seinen Anspruch auf die vorgesehenen Erleichterungen und behält er seinen Wohnsitz in der Schweiz bei, hat er die Einfuhrabgaben für das Fahrzeug zu entrichten.
2 Um der seit der abgabenfreien Zulassung verstrichenen Zeitspanne Rechnung zu tragen, können die in Artikel 24 Absatz 4 vorgesehenen Ermässigungen gewährt werden.
1 Allorché il detentore di un veicolo a motore ammesso in franchigia giusta gli articoli 22 o 23 non ha più diritto alle agevolezze concesse e mantiene il suo domicilio legale in Svizzera, il veicolo in parola è soggetto al pagamento dei tributi d’entrata.
2 Per tener conto del periodo di tempo trascorso dopo l’ammissione in franchigia, possono essere accordate le riduzioni previste all’articolo 24 capoverso 4.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.