Verordnung vom 23. August 2017 über die Bearbeitung von Personendaten im Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (Datenbearbeitungsverordnung für das BAZG, DBZV)
Ordinanza del 23 agosto 2017 sul trattamento dei dati personali nell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (Ordinanza sul trattamento dei dati nell’UDSC, OTDD)
1 Das
2 Im Abrufverfahren dürfen Daten nur bekanntgegeben werden, soweit der betreffende Anhang dies ausdrücklich vorsieht.
1 L’UDSC comunica in casi particolari i dati desunti dai sistemi d’informazione ad altre autorità svizzere nonché a terzi se la legge prevede un siffatto obbligo di informare.
2 Nella procedura di richiamo, i dati possono essere comunicati solo se ciò è espressamente previsto nel rispettivo allegato.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.