Verordnung vom 23. August 2017 über die Bearbeitung von Personendaten im Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (Datenbearbeitungsverordnung für das BAZG, DBZV)
Ordinanza del 23 agosto 2017 sul trattamento dei dati personali nell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (Ordinanza sul trattamento dei dati nell’UDSC, OTDD)
1 Personendaten dürfen nur im Rahmen des Zwecks nach dem jeweiligen Anhang bearbeitet werden.
2 Das Beschaffen von Personendaten muss für die betroffenen Personen erkennbar sein.
3 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
1 I dati personali possono essere trattati solo nell’ambito dello scopo secondo il rispettivo allegato.
2 La raccolta di dati personali deve essere riconoscibile dalle persone interessate.
3 I collaboratori dell’UDSC dispongono delle autorizzazioni relative al trattamento dei dati necessarie per l’adempimento dei propri compiti, a meno che il rispettivo allegato preveda un disciplinamento diverso.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.