Verordnung vom 23. August 2017 über die Bearbeitung von Personendaten im Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (Datenbearbeitungsverordnung für das BAZG, DBZV)
Ordinanza del 23 agosto 2017 sul trattamento dei dati personali nell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (Ordinanza sul trattamento dei dati nell’UDSC, OTDD)
1 Die Anhänge regeln für die Informationssysteme des
2 Wo in den Anhängen von Personalien die Rede ist, ist darunter soweit notwendig zu verstehen:
1 Per quanto riguarda i sistemi d’informazione dell’UDSC, gli allegati disciplinano:
2 Laddove negli allegati si parla di dati personali, si devono intendere, per quanto necessario:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.