Die Wohlfahrtskasse kann Ferienwohnungen zu günstigen Bedingungen zur Verfügung stellen. Der Betrieb der Ferienwohnungen muss kostendeckend sein.
4 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. Dez. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 7531).
La Cassa di previdenza può mettere a disposizione abitazioni di vacanza a condizioni favorevoli. L’esercizio delle abitazioni di vacanza deve coprire le spese.
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° dic. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7531).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.