(Art. 41 ZG)
Folgende Daten und Dokumente müssen aufbewahrt werden:
(art. 41 LD)
I seguenti dati e documenti devono essere conservati:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.