Der Bund leistet 60 Prozent der notwendigen Mittel nach Artikel 22a.
25 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 6. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3823).
La Confederazione versa il 60 per cento dei mezzi finanziari necessari secondo l’articolo 22a.
25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).
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