(Art. 27 FHG)
1 Zusatzkredite sind unverzüglich und vor dem Eingehen der Verpflichtungen zu beantragen, soweit sie nicht durch die Teuerung oder Wechselkursschwankungen bedingt sind.
2 Sie werden in der Regel nach dem gleichen Verfahren wie der ursprüngliche Verpflichtungskredit bewilligt.
(art. 27 LFC)
1 I crediti aggiuntivi a un credito d’impegno devono essere chiesti senza indugio, prima che siano assunti gli impegni, sempre che non servano a compensare il rincaro o le fluttuazioni dei tassi di cambio.
2 Essi sono di regola stanziati secondo la procedura applicata al credito d’impegno iniziale.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.