1 Der Bundesrat erlässt die Ausführungsbestimmungen.
2 Er bestimmt insbesondere:
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.
2 Il Consiglio federale determina in particolare:
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.