1 Schutzdienstpflichtige dürfen nicht für Schutzdienstleistungen zugunsten ihres eigenen Arbeitgebers eingesetzt werden; ausgenommen ist der Einsatz des hauptberuflichen Personals der für den Zivilschutz zuständigen Stellen.
2 Im Rahmen von Einsätzen des Zivilschutzes zugunsten der Gemeinschaft dürfen Schutzdienstpflichtige in keinem Falle für Schutzdienstleistungen zugunsten ihres eigenen Arbeitgebers eingesetzt werden.
1 I militi della protezione civile non possono essere impiegati per fornire prestazioni di servizio a favore del proprio datore di lavoro; è fatto salvo l’impiego del personale impiegato a titolo di attività professionale principale presso un organo responsabile della protezione civile.
2 Nell’ambito degli interventi di pubblica utilità della protezione civile i militi non possono in alcun caso essere impiegati per prestazioni di protezione civile a favore del proprio datore di lavoro.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.