Verordnung des EJPD vom 18. November 2021 über die Mindestanforderungen an Geschäftsräume von Waffenhandlungen
Ordinanza del DFGP del 18 novembre 2021 sulle esigenze minime relative ai locali che servono al commercio di armi
Die Geschäftsräume müssen mit Überfallmeldern und einer Alarmübertragung zu einer rund um die Uhr betriebenen Alarmempfangsstelle ausgestattet sein, die eine sofortige Alarmierung der Polizei sicherstellt. Die zuständigen kantonalen Behörden können vorsehen, dass die Alarmierung direkt an die Polizei geht.
I locali commerciali devono essere dotati di dispositivi antirapina e di un sistema di trasmissione di allarme collegato a una centrale di ricezione degli allarmi operativa 24 ore su 24 che allerta immediatamente la polizia. L’autorità cantonale competente può anche prevedere che venga direttamente allertata la polizia.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.