Die Zentralstelle zur Bekämpfung illegaler Kriegsmaterialgeschäfte muss insbesondere prüfen, ob Lieferungen von Kriegsmaterial an den vorgesehenen und genehmigten Bestimmungsorten eingetroffen sind.
56 Fassung gemäss Anhang Ziff. 19 der V vom 12. Dez. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 6305).
L’Ufficio centrale per la repressione delle attività illegali concernenti materiale bellico ha il compito, in particolare, di verificare se le forniture di materiale bellico sono arrivate nel luogo di destinazione previsto e autorizzato.
54 Nuovo testo giusta l’all. n. 19 dell’O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6305).
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