1 Die Katastrophenhilfe ist in der Regel unentgeltlich.
2 Das VBS entscheidet über die Ausnahmen.
1 L’aiuto in caso di catastrofe è di regola gratuito.
2 Il DDPS decide in merito alle eccezioni.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.