Persönliche Leihwaffen werden nur abgegeben, soweit die Bestände es gestatten.
La consegna di armi personali in prestito ha luogo nella misura in cui lo consentono le scorte.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.