1 Das obligatorische Programm darf nur an den dafür gemeldeten Schiesstagen geschossen werden.
2 Der zuständige eidgenössische Schiessoffizier kann auf Gesuch hin Ausnahmen bewilligen.
1 Il programma obbligatorio può essere eseguito unicamente nei giorni di tiro annunciati a tal fine.
2 Su richiesta, l’ufficiale federale di tiro competente può autorizzare eccezioni.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.