Für Bundesübungen dürfen nur die amtlichen Standblattformulare verwendet werden.
Per gli esercizi federali possono essere utilizzati soltanto i fogli di stand ufficiali.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.