Der Bundesrat genehmigt bewilligungspflichtige Massnahmen.
Il Consiglio federale autorizza le misure soggette ad autorizzazione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.