1 Das Bundesamt für Landestopografie meldet den betroffenen Kantonen Änderungen am Verlauf der Landesgrenze.
1 L’Ufficio federale di topografia comunica ai Cantoni interessati le modifiche del tracciato del confine nazionale.
2 Il servizio cantonale competente per la vigilanza sulla misurazione ufficiale informa l’Ufficio federale di topografia dei danni constatati ai segni di demarcazione del confine nazionale o dei pericoli a cui sono esposti.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.