1 Sind durch die Festlegung der Landesgrenze Schutzgebiete, Schutzinventare oder öffentliche Werke, insbesondere Nationalstrassen oder Kraftwerke, in erheblicher Weise betroffen, so wird die Mitwirkung der zuständigen Fachstellen des Bundes gewährleistet durch:
2 Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) und das VBS stellen gemeinsam dem Bundesrat den Antrag zum Abschluss eines völkerrechtlichen Vertrags über die Festlegung der Landesgrenze.
1 Se in occasione della determinazione del confine nazionale sono interessati in misura rilevante zone protette, inventari di protezione o opere pubbliche, segnatamente strade nazionali o centrali elettriche, la partecipazione dei competenti servizi specializzati della Confederazione è garantita mediante:
2 Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e il DDPS presentano congiuntamente al Consiglio federale la proposta in vista della conclusione di un accordo di diritto internazionale pubblico relativo alla determinazione del confine nazionale.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.