1 Der General kann die Gliederung der Armee nach den Erfordernissen der Lage ändern.
2 Die Bildung und Auflösung von Grossen Verbänden bedürfen der Genehmigung des Bundesrates.
1 Il generale può modificare la struttura dell’esercito a seconda delle esigenze della situazione.
2 La formazione e lo scioglimento di Grandi Unità devono essere approvati dal Consiglio federale.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.