(Art. 139 Abs. 2 TSchV)
1 In den Meldungen über kantonsübergreifende Tierversuche sind die Tierzahlen nach Kanton zu trennen.
2 Wechseln Tiere während des Versuchs den Standort, so sind sie lediglich in jenem Kanton zu erfassen, in dem der Versuch hauptsächlich stattgefunden hat.
(art. 139 cpv. 2 OPAn)
1 Le notifiche riguardanti esperimenti su animali effettuati in diversi Cantoni devono menzionare il numero di animali utilizzato in ogni Cantone.
2 Se sono spostati da un luogo a un altro durante l’esperimento, gli animali devono essere registrati unicamente nel Cantone in cui l’esperimento ha avuto luogo a titolo principale.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.