Bestehende Tierhaltungen müssen innerhalb von 2 Jahren ab Inkrafttreten an die Anforderungen dieser Verordnung angepasst werden.
Entro due anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza le detenzioni di animali esistenti devono essere adeguate alle disposizioni della presente ordinanza.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.