Kälber dürfen zum Tränken jeweils während maximal 30 Minuten fixiert werden.
I vitelli possono essere immobilizzati per l’abbeverata ogni volta al massimo per 30 minuti.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.